Indennità di maternità prolungata in caso di soggiorno ospedaliero del neonato

Gli imprenditori condividono la proposta del Consiglio federale di prolungare l’indennità di maternità in caso di soggiorno prolungato del neonato all’ospedale. Essa allevia le madri e dispensa i datori di lavoro dal loro obbligo di continuare a pagare i salari.

Secondo il diritto in vigore, una madre il cui figlio rimane in ospedale per più di tre settimane dopo il parto può chiedere un differimento dell’indennità di maternità e quindi anche del congedo di maternità. Tuttavia, la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) non prevede alcuna prestazione durante il periodo di differimento. Sia per le donne interessate che per i datori di lavoro, il sistema attuale non è soddisfacente.

Nella sua risposta alla procedura di consultazione, l’Unione svizzera degli imprenditori sostiene pertanto la proposta del Consiglio federale di prolungare di 56 giorni il diritto all’indennità di maternità in caso di ricovero ospedaliero del neonato. Il nuovo regolamento allevia le madri colpite che si trovano in una situazione già difficile. Inoltre, esso crea una certezza del diritto per i datori di lavoro che sono esonerati dall’obbligo di continuare a pagare il salario.