Un obbligo di annuncio troppo esteso comporterebbe tempi morti amministrativi

6 Settembre 2017 Procedure di consultazione

Le ordinanze di applicazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa devono essere compatibili con l'Europa, pratiche, meno burocratiche possibili ed efficienti. Dal punto di vista dei datori di lavoro, occorre evitare i tempi morti amministrativi, ad esempio fissando almeno all'8% il valore soglia per l'obbligo di annuncio. Inoltre, il termine d’embargo proposto prima dell’apertura dei concorsi pubblici degli impieghi dev’essere ridotto a tre giorni lavorativi.

Le modifiche dell’ordinanza poste in consultazione dal Consiglio federale per regolare nel dettaglio il principio della preferenza a favore dei disoccupati indigeni devono poter mostrare i loro effetti. Tuttavia, esse devono essere il più possibile pratiche e non burocratiche e non devono comportare tempi morti a livello amministrativo. I datori di lavoro sono particolarmente critici a tale proposito. Ad esempio, secondo i documenti di consultazione, se la soglia per l’obbligo di annuncio è troppo bassa, è possibile che gli uffici regionali di collocamento (URC) non siano in grado di presentare, per numerosi posti, un dossier adeguato di un disoccupato con il profilo ricercato. In questi casi, l’obbligo di annunciare un posto di lavoro sarebbe un esercizio puramente obbligatorio, senza alcuna prospettiva di una migliore integrazione dei lavoratori indigeni nel mercato del lavoro. Per questo motivo, l‘Unione svizzera degli imprenditori chiede che venga fissato un tasso di disoccupazione di almeno l’8% come valore soglia per far scattare l’obbligo di annuncio. Inoltre, l’impresa dev’essere esentata da tale obbligo se un posto viene occupato internamente da un collaboratore attivo nell’azienda da almeno tre mesi – e non sei mesi.

Inoltre, la nomenclatura che definisce i tipi di professioni assoggettate all’obbligo di annuncio dev’essere ridefinita e aggiornata. Essa contiene delle definizioni di mestieri talvolta superati e non riflette la diversità attuale delle attività. Il termine d’embargo di cinque giorni durante i quali i datori di lavoro non avranno il diritto di inviare offerte di lavoro al di fuori degli URC è troppo lungo. Gli impieghi che restano vacanti comportano dei costi elevati per l’impresa e degli oneri supplementari per i collaboratori. Il termine d’embargo dovrebbe dunque essere limitato al massimo a tre giorni lavorativi. Infine, a partire da gennaio 2018 molto probabilmente, quando gli adattamenti dell’ordinanza saranno definitivamente stati pubblicati, bisognerà ancora prevedere un termine di nove mesi prima di attivare l’obbligo di annuncio. Di fatto, Confederazione e Cantoni (URC), nonché le imprese, dovranno ancora procedere ad alcuni adattamenti non trascurabili a livello informatico e definire nuove procedure.