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Panoramica della riforma LPP 21
La previdenza professionale, gestita in forma paritetica, è un settore centrale del partenariato sociale. Per questo motivo nell’aprile del 2018 l’allora presidente della Confederazione, Alain Berset, ha dato mandato alle parti sociali di elaborare una soluzione ai problemi più urgenti del secondo pilastro. Dopo intense trattative, l’Unione svizzera degli imprenditori (USI), Travail.Suisse e l’Unione Sindacale Svizzera (USS) hanno trovato una soluzione: il compromesso delle parti sociali. La proposta di riforma «LPP 21» del Consiglio federale si basa su questo compromesso.
La soluzione modernizza la LPP, tiene conto in modo equilibrato dei diversi interessi e non da ultimo, a nostro avviso, è in grado di trovare maggioranze. Il compromesso tra le parti sociali viene qui di seguito spiegato brevemente:
Grazie alla combinazione scelta di misure sul lato dei contributi e delle prestazioni, i costi aggiuntivi legati al compromesso, per un totale di 0,8 percentuali di contributi salariali, sono proporzionati e rientrano in quelle che erano le attese alla vigilia. La proposta è convincente anche perché offre un buon rapporto qualità-prezzo ed è quindi adatta anche alle PMI. A differenza dei precedenti tentativi di riforma, per la generazione di transizione il modello proposto non solo consente l’immediata riduzione del tasso di conversione, ma elimina anche la necessità per le casse pensioni di tenere una «doppia contabilità». Inoltre, il modello è semplice, veloce ed economico da implementare.
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- Il compromesso in sintesi
- Elemento di compromesso 1: il tasso minimo di conversione
- Elemento di compromesso 2: gli accrediti di vecchiaia
- Elemento di compromesso 3: la deduzione di coordinamento
- Le parti sociali presentano la loro soluzione di compromesso per la riforma della LPP
- Elemento di compromesso 4: il supplemento di rendita
- Elemento di compromesso 5: la valutazione
- Esempio 1: costituzione del patrimonio da parte della signora Meier
- Esempio 2: mantenimento del livello della rendita del sig. Schmid
- Gli attori del compromesso delle parti sociali
Il compromesso in sintesi
Elemento di compromesso 1: il tasso minimo di conversione
Il tasso minimo di conversione utilizzato per il calcolo della rendita sarà ridotto in una sola tappa al 6,0 percento al momento dell’entrata in vigore della revisione.
Il tasso minimo di conversione stabilisce come l’avere di vecchiaia al momento dell’età ordinaria di pensionamento (attualmente 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne) deve essere convertito in rendita nella previdenza professionale obbligatoria.
Attualmente è del 6,8 per cento e con la revisione sarà ridotto al 6,0 per cento.
Jean-Marc Probst
Vice-président dell'Unione svizzera degli imprenditori, Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI)
Elemento di compromesso 2: gli accrediti di vecchiaia
Gli accrediti di vecchiaia per il secondo pilastro, che vengono riscossi sotto forma di contributi salariali e che sono a carico in parti uguali del datore di lavoro e del dipendente, vengono adeguati.
L’accredito di vecchiaia è l’importo accreditato annualmente all’avere di vecchiaia di una persona assicurata. I contributi sono fissati in percentuale del salario annuo coordinato e dipendono dall’età della persona assicurata.
- Dal 25° al 44° anno di età si applica un accredito di vecchiaia del 9 percento del salario LPP;
- a partire dai 45 anni, l’accredito di vecchiaia è pari al 14 percento. Ciò ridurrà in modo significativo gli crediti di vecchiaia dei lavoratori più anziani. La loro competitività sul mercato del lavoro sarà rafforzata.
- Inoltre, gli accrediti di vecchiaia saranno ridotti da quattro a due aliquote, che dipendono dall’età.
Elemento di compromesso 3: la deduzione di coordinamento
La deduzione di coordinamento, che determina il salario assicurato, viene dimezzata.
La deduzione di coordinamento viene detratta dal salario corrispondente per determinare il salario coordinato. La deduzione ammonta attualmente a 7/8 della rendita massima AVS, che corrisponde a CHF 24 885.-. Con la revisione, la deduzione sarà dimezzata (12 443 franchi).
La riduzione porterà direttamente a un aumento del guadagno assicurato. A lungo termine, i dipendenti a tempo parziale – soprattutto le donne – saranno tutelati meglio dalla LPP.
Le parti sociali presentano la loro soluzione di compromesso per la riforma della LPP
Elemento di compromesso 4: il supplemento di rendita
Ai futuri beneficiari della previdenza professionale verrà corrisposto come importo fisso un supplemento di rendita pro capite, finanziato in modo solidale.
Il concetto è il seguente: i dipendenti che vanno in pensione subito dopo l’entrata in vigore della riforma, cioè la generazione di transizione, riceveranno un supplemento di pensione. Questo è garantito per le prime 15 classi di età.
Questa componente permanente e a ripartizione permette di mantenere il livello delle pensioni della generazione in transizione e di migliorare immediatamente le pensioni per i lavoratori a basso reddito e per quelli a tempo parziale. Questo provvedimento rende la proposta di riforma accettabile per la maggioranza della popolazione.
- Le prime cinque annate riceveranno 200 franchi al mese,
- le cinque successive 150 franchi,
- il terzo quinquennio dopo l’entrata in vigore della revisione riceve 100 franchi al mese.
A partire dal 16° anno, il Consiglio federale stabilisce annualmente l’importo del supplemento di rendita sulla base dei fondi disponibili. L’integrazione della rendita è finanziata con un contributo salariale dello 0,5% sul reddito annuo soggetto ai contributi AVS fino a CHF 853’200.-.
Valentin Vogt
Presidente dell'Unione svizzera degli imprenditori
«La stabilizzazione e l’ammodernamento della LPP costa circa lo 0,8% del salario, che viene diviso in parti uguali tra datori di lavoro e dipendenti. Un pacchetto di questo tipo non può essere più economico se si vuole mantenere il livello delle rendite e garantire le fondamenta del secondo pilastro.»
Elemento di compromesso 5: la valutazione
Il Consiglio federale – con il coinvolgimento delle parti sociali – redigerà un rapporto almeno ogni cinque anni.
Il rapporto deve indicare le basi per la determinazione del tasso di conversione minimo e del livello del supplemento di rendita.
Alfine di garantire le prestazioni e di adeguare tempestivamente il sistema alle mutate condizioni (mercati finanziari/demografici, ecc.), le organizzazioni mantello delle parti sociali coinvolte si sono accordate per un rapporto periodico del Consiglio federale su questi temi. La legge prevede pertanto che il Consiglio federale presenti un rapporto all’Assemblea federale almeno ogni cinque anni. Il Consiglio federale coinvolgerà le parti sociali nell’elaborazione del rapporto.
Roland A. Müller
Direttore dell'Unione svizzera degli imprenditori
Esempio 1: costituzione del patrimonio da parte della signora Meier